1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione è inserito il seguente:
«Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio vengono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».